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Bonus casa: le agevolazioni della Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha previsto sia la proroga che l’introduzione, ex novo, di incentivi e detrazioni fiscali che riguardano le opere e le lavorazioni destinate ai beni immobili. Tra gli obiettivi del Governo, infatti, è presente finanche quello di proseguire il progetto denominato del Green New Deal, che induce a mettere in atto investimenti di carattere ambientale.

Tra i bonus confermati e prorogati per l’anno 2020, (quindi, già presenti nella manovra 2019), con detrazioni della spesa sostenuta, si annoverano:

  • il beneficio ristrutturazioni,
  • l’ecobonus destinato alla riqualificazione energetica,
  • il sismabonus destinato alla riduzione del rischio sismico,
  • il bonus mobili per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici,
  • il beneficio “verde” per sistemare giardini e terrazzi,
  • il bonus per l’acquisto della caldaia o della stufa a pellet.

La Legge di Bilancio 2020 ha tuttavia previsto alcune novità:

  • il bonus facciate,
  • il bonus rubinetti,
  • lo sconto in fattura, che verrà applicato solo per i lavori condominiali che oltrepassano i 200.000 euro.

Bonus ristrutturazioni

Confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, il bonus ristrutturazioni, beneficio ormai risalente nel tempo, consiste nell’opportunità di usufruire della detrazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) pari al 50% delle spese sostenute, e fino a un importo massimo pari ad euro 96.000, riferito ad ogni singola unità immobiliare. L’agevolazione concerne gli interventi finalizzati a ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali (condomini) ubicati nel territorio dello Stato italiano. Nella quantificazione della spesa sostenuta, sulla quale calcolare il bonus, fanno fede i bonifici bancari effettuati dal soggetto richiedente l’agevolazione.

Il nuovo sconto in fattura

La Legge di Bilancio per l’anno 2020, rispetto a quelle degli anni precedenti, ha modificato il congegno di funzionamento dello sconto in fattura, ponendo delle condizioni maggiormente favorevoli per le piccole e le medie imprese, con la conseguenza che lo sconto in fattura, nel 2020, si potrà richiedere unicamente per i lavori condominiali che oltrepassano l’importo di 200.000 euro, mentre è stato cancellato per gli interventi di più esigua portata.

Bonus facciate 2020

Il cd. bonus facciate rappresenta una delle novità di maggiore rilevanza nel contesto della Legge di Bilancio 2020 e si identifica nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in:

  • zona A (centri storici): concerne le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico ovvero di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, le quali possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati medesimi;
  • zona B (totalmente o parzialmente edificata): include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”. Vengono considerate parzialmente edificate le zone in cuila superficie coperta degli edifici esistenti non risulti inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia maggiore di 1,5 mc/mq.

Tra le lavorazioni ricomprese nel bonus facciate vanno annoverati quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, quali:

  • interventi sulle strutture opache della facciata;
  • lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna.

Per le ipotesi di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico, la Legge in esame ha limitato la portata del beneficio: infatti, qualora si decida di rinnovare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, sarà necessario rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, con la conseguenza che a questo punto, il contribuente dovrà optare per il cappotto termico, il quale rientra tra i lavorazioni dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, risultano cumulabili. La detrazione, per la quale non sono previsti limiti di spesa o di reddito, in capo al contribuente, al fine di accedere all’agevolazione, viene ripartita in dieci quote annuali: 

  • costanti
  • di pari importo
  • che decorrono dall’anno di sostenimento delle spese per proseguire in quelli successivi.

Il comma 223 della Legge di Bilancio 2020 ha statuito che si applicano anche le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n. 41 del 1998 e, per l’effetto:

  • al fine di beneficiare della detrazione d’imposta i beneficiari devono indicare i dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditie, qualora i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli ulteriori dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • è necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione;
  • il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto attraverso il bonifico bancario, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.

Detrazioni per elettrodomestici e mobili

Il bonus mobili ed elettrodomestici rappresenta un’agevolazione collegata al beneficio fiscale della categoria ristrutturazioni, e che consente al soggetto contribuente di detrarre il 50% delle spese sostenute, e fino ad un massimo di 10.000 euro, purché siano state rispettare determinate condizioni statuite dalla normativa legale:

  • si effettuino lavori qualificabili come ristrutturazione,
  • si acquistino mobili nuovi da destinare ad arredamento dell’immobile ristrutturato,
  • si acquistino elettrodomestici appartenenti alla classe elettronica A+ e A, sempre da destinare all’immobile per cui si è chiesto il bonus ristrutturazione.

Per l’incentivo (grandi) elettrodomestici deve essere effettuata una specifica trasmissione dei dati all’ENEA, comunicando quelli relativi alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici.

Ancor più in dettaglio, la Legge di bilancio per l’anno 2020 (L. 160 del 2019) consente una detrazione Irpef (imposte reddito persone fisiche) pari al 50% da calcolare sulle spese sostenute: 

  • per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
  • entro il limite massimo di spesa pari a 10.000 Euro,
  • per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2020 su immobili oggetto di ristrutturazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.

I mobili e i grandi elettrodomestici, in questione, devono risultare finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. I soggetti che possono fruire della detrazione fiscale in esame sono, per l’effetto, coloro che hanno effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia. Il bonus è valido per le spese sostenute fino al 31.12.2020 in virtù di una proroga legale effettuata per il tramite della Legge di Bilancio 2020. A ciò si aggiunga che è possibile usufruire del bonus:

  • solamente per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal gennaio 2019;
  • per le spese sostenute nell’anno 2020 e relative a mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);
  • per un ammontare massimo globale pari a 10.000 Euro. Ai fini del calcolo di spesa massima, si tiene conto altresì delle spese sostenute nel corso dell’anno 2019 e per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati in anni anteriori.

In sintesi, la detrazione fiscale in parola:

  • spetta nella misura del 50%,
  • nel limite massimo di spesa di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare,
  • è priva di vincoli rispetto all’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione,
  • deve essere ripartita in 10 rate annuali.

L’importo massimo di 10.000 euro è riferito:

  • alla singola unità immobiliare, incluse eventuali pertinenze;
  • alla parte comune dell’immobile, oggetto di ristrutturazione: in tale peculiare ipotesi la detrazione fiscale può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili destinati all’arredamento delle parti comuni dello stesso immobile, come ad esempio della sala destinata alle adunanze condominiali.

Qualora il contribuente effettui interventi edilizi agevolabili su plurime unità immobiliari, la detrazione è “riconosciuta più volte”. In relazione al limite massimo di spesa agevolabile, nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 10.000 euro devono essere quantificati considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, pur in ipotesi di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.

Vengono ricompresi nel bonus mobili:

  • mobili nuovi che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (nella circolare 29/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito un elenco “esemplificativo” dei mobili agevolabili);
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A +, come pure forni con classe energetica A. L’acquisto è in ogni modo agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per gli stessi non ne sia stato, ancora, previsto l’obbligo. Per individuare degli elettrodomestici l’Agenzia fa riferimento all’allegato 1B, del D.Lgs. n. 151/2005, in seguito sostituito dal D.lgs. 49/2014. 

La detrazione risulta beneficiabile a condizione che sia allacciata alla realizzazione di uno dei seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, con la conseguenza che la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non consente di accedere al beneficio in esame;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi (es. alluvioni e terremoti), qualora risulti essere stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, attinenti a interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori alienano ovvero assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguita su parti comuni di edifici residenziali: in tale specifico caso, come già accennato, la detrazione fiscale spetta solamente per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo delle parti comuni, ad esempio l’appartamento dove alloggia il portiere.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare 11/E del 21.05.2014 risposta 5.2) ha chiarito non dà diritto alla fruizione del bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. In merito agli interventi di risparmio energetico (art. 16-bis del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare n. 29 del 2013) che al fine di beneficiare della detrazione in esame (bonus mobili) devono raffigurarsi “quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali”. Gli interventi indirizzati al risparmio energetico (di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del RUIE) sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per esplicita previsione normativa (art. 123 comma 1 DPR 380/2001), mentre per gli altri occorre stabilire l’eventuale riconducibilità alla manutenzione straordinaria, attraverso un esame da condurre ipotesi per ipotesi (circolare 11/E del 2014). Nella Circolare n. 3 del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione della caldaia (destinata alla produzione di acqua calda e al riscaldamento) rappresenta un intervento qualificabile come manutenzione straordinaria e, per l’effetto, consente l’accesso al bonus mobili, a condizione che permetta il conseguimento di risparmi energetici rispetto alla situazione antecedente. Per usufruire del bonus mobili è necessario, ulteriormente, che:

  • la data di inizio lavori risulti anteriore rispetto a quella in cui si acquistano i mobili o elettrodomestici, mentre non è indispensabile che le spese di ristrutturazione siano sostenute in epoca anteriore rispetto a quelle per l’arredo dell’immobile;
  • l’acquisto risulti specificamente documentato da fattura, dalla quale emerga analiticamente la tipologia di beni acquistati;
  • la spesa sia eseguita tramite bonifico bancario, in cui siano indicati gli elementi elencati dalla normativa in parola: causale del versamento, codice fiscale di chi usufruisce della detrazione fiscale, partita Iva ovvero codice fiscale del soggetto venditore. Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di impiegare il  bonifico “ordinario”, senza ritenuta operata da banca/Poste, in tal modo superando quanto già aveva sostenuto nel contenuto della propria Circolare n. 29/E, nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. E’ ammesso finanche l’acquisto per il tramite di carta di credito ovvero bancomat, ma in tale specifico caso la data del pagamento deve corrispondere al giorno di utilizzo della carta. Al contrario, non risulta consentita la modalità di pagamento tramite l’assegno bancario o il denaro contante. Infine, risulta ammesso pure l’acquisto mediante finanziamento rateale.

La detrazione non impiegata, in tutto ovvero solo in parte, non si trasferisce (Circolare n. 21/E del 23.04.2010, risposta 2.2):

  • né in ipotesi di decesso del contribuente,
  • né in ipotesi di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

E ciò pure nel caso ove attraverso la cessione dell’immobile vengano trasferite, alla parte acquirente, le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare n. 17/E del 24.04.2015, risposta 4.6).

 
 

Detrazioni per giardini e terrazze

Per il 2020 è stato confermato, dal Decreto Milleproroghe e non quindi dalla Legge di Bilancio, anche il bonus cd. “verde”, che consente a chi ristruttura giardini, terrazzi o balconi, anche in ambito condominiale, di operare la detrazione fiscale delle spese. Il bonus è riservato a chi avvia lavori a:

  • balconi,
  • giardini,
  • terrazzi,

a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, avrà diritto ad una detrazione fiscale pari al 36%. Chi intraprende la ristrutturazione potrà presentare le spese sostenute, tuttavia il limite massimo dell’importo detraibile è di 5000 euro (in pratica si potranno recuperare in dichiarazione 1800 euro, quindi il 36% di 5000). Il medesimo limite è fissato anche per le ristrutturazioni che riguardano giardini o terrazzi facenti part di un condominio. L’agevolazione è riconosciuta in 10 anni a decorrere dal momento in cui sono iniziate le spese per i lavori e a quote fisse. Il Bonus Verde fa riferimento all’immobile e non al proprietario, con la conseguenza che ogni persona fisica, eventualmente, può sommare le spese sostenute per plurimi immobili, ottenendo per ciascuno l’agevolazione fiscale. Le spese devono essere tracciabili, pertanto i pagamenti devono avvenire tramite:

  • bonifico,
  • assegno,
  • carta di credito,
  • bancomat.

Più specificamente, i lavori per i quali si può richiedere il Bonus concernono:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • riqualificazione di prati;
  • grandi potature;
  • fornitura di piante ed arbusti (ma solo se inserite in un più ampio lavoro di trasformazione del giardino, in altre parole, a condizione che questo faccia parte di un lavoro più ampio di miglioria degli spazi)
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese detraibili rientrano pure quelle di progettazione, a condizione che, in seguito, ed effettivamente, i lavori sono stati effettuati. Resta fuori dal bonus l’acquisto di attrezzature per la cura e manutenzione del giardino (quali tagliaerba, pale, vanghe, forbici, ecc.). Per poter richiedere il Bonus Verde 2020, è necessario conservare i documenti relativi ai lavori effettuati, nello specifico:

  • le fatture rilasciate dall’azienda che effettua i lavori (per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate)
  • le documentazioni relative ai pagamenti tracciabili effettuati, che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.
 

Incentivi per caldaie e stufe a pellet

Il bonus caldaia 2020 rappresenta un incentivo di cui può beneficiare il contribuente che provvede, nella propria abitazione, a sostituire la vecchia caldaia con una nuova a condensazione di classe energetica A o superiore.

È possibile scegliere tra due tipi di agevolazione:

  • la prima è rivolta a chi deve ristrutturare casa, e rientra nel bonus ristrutturazioni;
  • l’altra è rivolta chi vuole ottenere un risparmio energetico, pertanto rientra nell’ecobonus.

Le due detrazioni non risultano cumulabili, perciò è necessario optare per l’una ovvero per l’altra. La medesima distinzione va operata pure per il bonus stufa a pellet, optando tra:

  • una detrazione del 50% qualora rientri nel bonus ristrutturazioni,
  • una detrazione del 65% qualora rientri nell’ecobonus.

Per ambedue i “bonus riscaldamento” (bonus caldaia e bonus stufa a pellet) deve essere effettuata la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’intervento, e il rimborso IRPEF viene erogato in 10 rate annuali di pari importo.

Ecobonus 2020

L’ecobonus è la detrazione IRPEF ovvero IRES, di cui può beneficiare il contribuente che effettua lavori finalizzati al risparmio energetico su edifici già esistenti. Il bonus viene erogato nella forma della riduzione delle imposte dovute, in dieci rate annuali di uguale importo. In relazione alla tipologia di lavoro effettuato, le detrazioni si estendono dal 50% al 70%, e fino a raggiungere l’85% per i lavori in condominio. Tra gli interventi per cui risulta possibile richiedere l’ecobonus si annoverano:

  • i lavori di riqualificazione energetica, ad esempio l’installazione di pannelli solari, di pareti isolanti, coperture e pavimenti, infissi, schermature solari,
  • i lavori di riqualificazione su beni strumentali.

Sismabonus 2020

Già esistente e confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, il sisma bonus consente di ottimizzare la classe sismica di fabbricati, attraverso l’effettuazione di opere destinate alla riduzione del rischio sismico, in edifici singoli o condomini, in tal modo ampliando la sicurezza. L’importo di spesa massimo è pari a 96.000 euro all’anno per ogni singola unità immobiliare. La detrazione opera nel caso di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e vale anche per gli acquirenti delle unità immobiliari alienate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, una riduzione del rischio sismico. La detrazione si attesta dal 50% e fino all’85% ed è strutturata in modo da incentivare in particolar modo quelle opere che comportano, in aggiunta, un risparmio energetico. Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Lo sconto applicato viene ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul Sismabonus

Una società che svolge prevalentemente l’attività di “servizi forniti da revisori contabili”, intende realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici per il tramite di una costituenda partecipata di cui deterrà una quota probabilmente maggioritaria. Le disposizioni normative prevedono la possibilità che gli acquirenti degli immobili oggetto di ristrutturazione cedano la propria detrazione all’impresa che ha realizzato la costruzione. Ad avviso della società che ha presentato interpello, taluni aspetti della citata normativa non sarebbero definiti, quindi ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, la quale, nella Risposta all’interpello n. 5 del 17 gennaio 2020, ha chiarito che:

  • per i soggetti acquirenti è possibile beneficiare della detrazione anche per gli interventi realizzati dall’impresa di costruzione “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”. La norma, quindi, si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’immobile abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello già preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore consentano variazione siffatta;
  • è possibile beneficiare della detrazione pure con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il contratto preliminare di compravendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione. A ciò si aggiunga che è necessario che si realizzi pure il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato e pertanto, la detrazione potrà essere fruita dall’acquirente solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. In considerazione di ciò, se ad ultimazione dei lavori, gli acconti sono corrisposti in un anno differente da quello ove sia stipulato il rogito, il contribuente vanta la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati corrisposti o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. La detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16, Decreto Legge n. 63 del 2013 non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ogni acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. In tale ipotesi risulta in ogni caso necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori attinenti all’intero fabbricato, quindi la detrazione potrà essere fruita dall’acquirente solo dall’anno di imposta in cui tali lavori siano stati ultimati;
  • non è obbligatorio ai fini della detrazione, l’effettuazione da parte dell’acquirente di un pagamento con bonifico bancario o postale;
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere effettuata nei confronti dell’impresa costruttrice ovvero di ulteriori soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per “altri soggetti privati”, per l’Agenzia delle Entrate, si intendono i soggetti differenti dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha originato la detrazione, e la cessione del credito deve intendersi circoscritta ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Ad esempio, la detrazione potrà essere ceduta, nell’ipotesi in cui i lavori siano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Consegue, per l’effetto, che non sussistono ostacoli alla cedibilità, successiva alla prima, del credito in questione, alla società istante ovvero alle persone fisiche che dovessero entrare a far parte della compagine societaria della neocostituita società, nel momento in cui i richiamati soggetti dovessero acquisire la partecipazione descritta nella stessa nuova società.

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